Proposta di Ordine del Giorno ai Consigli Regionali (Regione Toscana)


Il Consiglio regionale della Regione, oppure la Commissione……………………………………
considerato che:

· L’entrata in vigore del Decreto Legislativo 59/2010 di recepimento della Direttiva CE 123/2006 (cosiddetta Bolkestein) ha creato forti timori per il futuro sul mantenimento dei diritti acquisiti da parte dei commercianti su area pubblica.

· l’articolo 70, comma 5, dello stesso Decreto sancisce la determinazione di nuovi criteri e modalità per la selezione tra diversi candidati aspiranti ad ottenere l’autorizzazione/concessione di posteggio su aree pubbliche, prevedendo in particolare che con intesa in sede di Conferenza Unificata, si procederà all’individuazione “anche in deroga al disposto di cui all’articolo 16” dei criteri per il rilascio e il rinnovo delle concessioni dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all’applicazione di tali disposizioni transitorie”

· il Parlamento aveva considerato a fondo la questione, anche in relazione al parere approvato congiuntamente dalle Commissioni II e X della Camera dei Deputati, laddove si afferma testualmente (cfr. Bollettino delle Commissioni dell’11 marzo 2010) :
nelle premesse: “segnalata l'esigenza, emersa nel corso delle audizioni svolte, di evitare interpretazioni estensive della nozione di «risorse naturali» contenuta nell'articolo 16 dello schema di decreto legislativo, sia per ragioni di coerenza con la normativa comunitaria (articolo 12 e considerando n. 62 della direttiva) sia per non penalizzare - in particolare attraverso l'equiparazione, operata da alcune regioni, dei posteggi in aree di mercato alle risorse naturali - il settore del commercio ambulante e su aree pubbliche, caratterizzato dalla presenza di oltre 160.000 microimprese, quasi tutte a conduzione familiare; “ e ancora “considerate le ripercussioni negative che potrebbero derivare per tali imprese dall'apertura del settore del commercio al dettaglio su aree pubbliche anche alle società di capitali, prevista dall'articolo 69 (rectius : 70)” e successivamente, fra le osservazioni espresse contestualmente al parere favorevole : “b) all'articolo 16, al fine di evitare interpretazioni estensive della nozione di «risorse naturali», si valuti l'opportunità di escludere espressamente l'equiparazione dei posteggi in aree di mercato alle risorse naturali;

· per quanto riguarda l’individuazione, da parte della Conferenza unificata, dei criteri relativi al rilascio ed al rinnovo delle concessioni, si ritiene impensabile l’adozione di norme diverse dalle attuali, poiché queste sarebbero intanto lesive dei diritti acquisiti e, in ogni caso, mancherebbero del carattere dell’oggettività, contribuendo alla sostanziale precarizzazione del settore. Se le Regioni non adottassero criteri di rinnovo legati alla valorizzazione dei posteggi occupati, alla opportunità di premiare le anzianità maturate, alla valutazione degli investimenti effettuati nel corso degli anni dagli operatori ed in generale alla valorizzazione dei siti legati alle aree mercatali, non altrimenti appare interpretabile la norma espressa nell’art. 70, che prevede l’approvazione di norme “anche in deroga al disposto di cui all’art. 16 del Decreto” .

· si è, di fatto, in presenza di un indirizzo complessivo nel senso del mantenimento dell’attuale sistema di rinnovo delle concessioni, comprovato dal fatto, ad esempio, che il legislatore, in attesa della revisione del quadro normativo in materia, ha disposto un apposito regime di deroga al principio della non rinnovabilità automatica delle concessioni, come nel caso delle concessioni di posteggio su aree pubbliche, proprio a motivo della non corrispondenza del suolo su cui insistono queste ultime con le “risorse naturali” menzionate dall’art. 12 della Direttiva e 16 del decreto di recepimento.

· In tal senso va osservato che la programmazione del commercio su aree pubbliche risponde a criteri oggettivi di tutela e sostenibilità dell’ambiente e peraltro la programmazione avviene in termini di “aree”, essendo il posteggio una porzione dell’area che si destina all’esercizio del commercio. Nulla peraltro, salvo le esigenze pubbliche, impedisce agli Enti Locali di modificare, in diminuzione o in aumento, le dotazioni iniziali dei mercati, i cui posteggi vengono sempre assegnati per bando e quindi con una procedura selettiva iniziale i cui criteri sono determinati dalle Regioni; inoltre la legislazione non prevede per il commercio su aree pubbliche limitazioni numeriche delle autorizzazioni teoricamente disponibili in quanto assolutamente non in relazione alla scarsità di risorse naturali.

· In relazione alla definizione di “risorse naturali”, così come prese in considerazione dalla legislazione comunitaria (cfr. Comunicazione al Consiglio e al Parlamento Europeo COM/2003/0572 “verso una strategia per l’uso sostenibile delle risorse naturali “), va evidenziato come l’unica risorsa in ipotesi attinente il commercio su aree pubbliche - escluse necessariamente le materie prime come i minerali, i comparti ambientali quali aria, acqua e suolo, le risorse di flusso come l'energia eolica, geotermica, mareomotrice e solare - sia lo spazio. Orbene, pur individuando nell’uso dello spazio l’ipotetica risorsa naturale alla quale richiamarsi per l’applicazione dell’art. 12 della Direttiva, va subito detto che il d.lgs 59, così come qualsiasi altra norma attualmente vigente nel settore, non assoggetta a limitazioni numeriche il rilascio delle autorizzazioni per motivazioni di scarsità dello spazio fisico ma soltanto per le finalità di tutela e salvaguardia, non altrimenti perseguibili, della sostenibilità ambientale e sociale, della viabilità e della tutela delle zone di pregio.

Il consiglio regionale in considerazione di ciò riafferma pertanto la necessità di chiedere al Governo ed al Parlamento un impegno concreto, per non penalizzare una categoria che conta circa 500.000 addetti a risolvere a monte la questione con una norma che:

interpreti la nozione di “risorse naturali” come non concernente il suolo pubblico concesso per l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche e come logica conseguenza abroghi il comma 5 dell’articolo 70 del D.Lgs. 59/2010, ripristinando la situazione “quo ante” come disciplinata dal D.Lgs. 114/98.

Il Consiglio regionale della Regione …………………..si impegna inoltre direttamente per un lavoro contestuale, da svolgersi con il Coordinamento delle Regioni;

affinchè in sede di Conferenza Unificata si arrivi a determinare norme che mantengano nella sostanza l’assetto attuale, alla luce di quanto disposto dall’art. 70, comma 5°, proponendo, in considerazione delle richieste avanzate dalle associazioni di categoria e della auspicabile disponibilità da parte dei coordinamenti politici la determinazione dei criteri di priorità per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni dei posteggi all’interno dei mercati o nelle fiere o dei posteggi fuori mercato legati al riconoscimento della maggiore anzianità del titolo autorizzatorio/concessorio, da riferirsi alla data di originario rilascio del medesimo (indipendentemente dai subingressi che si sono succeduti nel tempo relativamente a quel titolo) nel mercato oggetto della selezione ed alla valorizzazione dell’esperienza lavorativa maturata nel settore.