Approvata la norma sul commercio di alcolici su area pubblica


Informiamo la categoria interessata che grazie al lavoro dell’ANVA, a tutti i livelli, provinciale Regionale e Nazionale abbiamo ottenuto un importantissimo risultato in relazione alla possibilità di vendita e somministrazione alcolici che ci era stata preclusa da dall’art. 14-bis, comma 2, della legge n. 125/2001 (“Legge quadro in materia di alcol e di problemi correlati”).
Tale articolo è stato sostituito nella legge comunitaria che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 25 giugno 2010 – Suppl. Ordinario n. 138 – la legge n. 96 del 4 giugno 2010 recante “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009” dall’articolo 34 che vi riportiamo qui di seguito:

Art. 34 - Vendita e somministrazione di bevande alcoliche

"2. Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1, dalle ore 24 alle ore 7, fatta eccezione per la vendita e la somministrazione di alcolici effettuate in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali, previamente autorizzate, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Se il fatto è commesso dalle ore 24 alle ore 7 attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Per le violazioni di cui al presente comma è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate."