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Approvata la norma sul commercio di alcolici su area pubblica
Informiamo la categoria interessata che grazie al lavoro dell’ANVA, a
tutti i livelli, provinciale Regionale e Nazionale abbiamo ottenuto un
importantissimo risultato in relazione alla possibilità di vendita e
somministrazione alcolici che ci era stata preclusa da dall’art. 14-bis,
comma 2, della legge n. 125/2001 (“Legge quadro in materia di alcol e di
problemi correlati”). Art. 34 - Vendita e somministrazione di bevande alcoliche "2. Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1, dalle ore 24 alle ore 7, fatta eccezione per la vendita e la somministrazione di alcolici effettuate in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali, previamente autorizzate, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Se il fatto è commesso dalle ore 24 alle ore 7 attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Per le violazioni di cui al presente comma è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate." |