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Disegno legge vendita/somministrazione bevande alcoliche Il 10
Giugno scorso il Senato ha approvato un disegno di legge, nel quale
all’art. 14-bis comma 2 si stabilisce il DIVIETO ASSOLUTO di vendita e
somministrazione di bevande alcooliche (compreso Vino e birra) su spazi
ed aree pubbliche per l’intera giornata anche attraverso distributori
automatici, stabilendo sanzioni amministrative estremamente elevate (
fino a 30.000 Euro). Testo
approvato dal Senato il 10 giugno (ora all'esame della Camera) «Art. 14-bis. - (Vendita e somministrazione di bevande alcoliche in aree pubbliche). - 1. La somministrazione di alcolici e il loro consumo sul posto, dalle ore 24 alle ore 7, possono essere effettuati esclusivamente negli esercizi muniti della licenza prevista dall'articolo 86, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni. 2. Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Se il fatto è commesso dalle ore 24 alle ore 7, anche attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Per le violazioni di cui al presente comma è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate. |