Riconosciute le legittime richieste dell'Anva sulla vendita di alcolici


L’intervento di ANVA a tutti i livelli Nazionale e Territoriale ha conseguito un primo, importantissimo risultato.
L’Aula di Montecitorio, riconoscendo la fondatezza delle nostre obiezioni sul contenuto del 2° comma dell’art. 23 della legge sul commercio e somministrazione degli alcoolici, ha approvato, con voto unanime, un ordine del giorno, presentato dagli Onorevoli Pini e Gozi, impegnativo per il Governo, che recepisce le richieste espresse dalla categoria.
Anche se questo importante impegno della Camera dei Deputati ci conforta nel nostro lavoro, dobbiamo vigilare sul percorso futuro della norma e mantenere forte il nostro impegno affinchè l’attuale formulazione della Legge venga modificata.


A.C. 2320-bis-B - Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
l'articolo 23, comma 1, capoverso articolo 14-bis, comma 2, potrebbe prestarsi a ingenerare equivoci e incertezze in sede interpretativa quanto all'ambito di applicazione delle sanzioni ivi previste, per cui potrebbero risultare penalizzate attività che - nell'intenzione del legislatore - non devono incorrere nelle medesime sanzioni,

impegna il Governo

a chiarire che le disposizioni richiamate al primo periodo del citato comma 2, non si applicano alle attività di vendita o somministrazione di bevande alcoliche in occasione di manifestazioni, sagre, fiere o feste paesane previamente autorizzate ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione ed il commercio di prodotti tipici locali, come anche alle attività di vendita e somministrazione di bevande alcoliche su aree pubbliche da parte di venditori ambulanti autorizzati.
9/2320-bis-B/1.Pini, Gozi.