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Approvato alla Camera l'Art. 7 con la modifica della norma sugli alcolici La camera
dei deputati ha approvato la modifica del secondo comma dell’art. 14 bis
della legge 88/2009 ed ha inviato il nuovo testo al Senato per la
competenza. XVI LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI N. 2449-A Art.
7-octies. 1. Il comma 2 dell'articolo 14-bis della legge 30 marzo 2001, n. 125, è sostituito dal seguente: «2. Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1, fatta eccezione per la vendita e la somministrazione di alcolici effettuate in occasione di fiere, sagre o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali, previamente autorizzate, nonché per la vendita di bevande alcoliche su aree pubbliche da parte degli operatori commerciali autorizzati ai sensi delle pertinenti discipline di settore, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Se il fatto è commesso dalle ore 24 alle ore 7, anche attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Per le violazioni di cui al presente comma è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate». |