Indicazione dei
prezzi per unità di misura
Fine periodo di deroga per vicinato,
ambulanti e pubblici esercizi
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Dal 9 agosto 2000 gli operatori commerciali sono obbligati a commercializzare tutti i prodotti (tranne particolari eccezioni) con l'indicazione di un doppio prezzo: quello di vendita, nonché il prezzo per unità di misura. Detto obbligo scatta dal 1° marzo 2002 per i titolari degli esercizi di vicinato che non effettuino l'attività di vendita con modalità di libero servizio, gli operatori su aree pubbliche e i titolari di pubblici esercizi che effettuino la vendita per asporto dei prodotti somministrati. Tali categorie, infatti, hanno finora beneficiato di un regime transitorio di deroga. Il decreto legislativo n.84/2000, in vigore dall'11 maggio 2000, ha dettato nuove disposizioni in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori. In particolare, il decreto, per migliorare l'informazione del consumatore ed agevolare il raffronto dei prezzi, stabilisce che i prodotti offerti dai commercianti devono recare, oltre all'indicazione del prezzo di vendita, secondo le regole determinate dall'art.14 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.114 (decreto Bersani), anche l'indicazione del prezzo per unità di misura. Per prezzo di vendita si intende il prezzo finale valido per una unità di prodotto o per una determinata quantità, comprensivo dell'IVA e di ogni altra imposta, mentre per prezzo per unità di misura si intende il prezzo finale, comprensivo dell'IVA e di ogni altra imposta, valido per una quantità di un chilogrammo, un litro, un metro, un metro quadrato, un metro cubo di prodotto o per una singola unità di quantità diversa, se generalmente ed abitualmente impiegata per la commercializzazione di prodotti specifici. Il decreto non si applica ai prodotti forniti in occasione di una prestazione di servizi, compresa la somministrazione di alimenti e bevande. Per i prodotti alimentari preconfezionati immersi in un liquido di governo (ad esempio mozzarelle ed altri latticini), anche se congelati o surgelati, il prezzo per unità di misura si riferisce al peso netto del prodotto sgocciolato. Il prezzo per unità di misura non deve essere indicato quando è identico al prezzo di vendita, mentre per i prodotti commercializzati sfusi (e cioè quelli che non costituiscono oggetto di alcuna confezione preliminare e sono misurati alla presenza del consumatore) si indica esclusivamente il prezzo per unità di misura. Sono esentati dall'indicazione del prezzo per unità di misura i prodotti per i quali tale indicazione non risulti utile in relazione alla loro natura o destinazione; il decreto individua, all'uopo, un elenco di categorie di prodotti, che potrà essere aggiornato con successivi provvedimenti del Ministero dell'industria. Fra i prodotti esclusi figurano: i prodotti commercializzati sfusi che possono essere venduti a pezzo, ovverosia per unità di prodotto, o a collo, quando si tratti di più prodotti in un unico imballaggio (possono essere così vendute le merci per le quali tali modalità di vendita risultino dalla "raccolta provinciale degli usi" effettuata dalle Camere di commercio ai sensi del regio decreto n.2011/34, nonché i prodotti ortofrutticoli calibrati conformemente alle norme di qualità che li riguardano ed omogenei); i prodotti di diversa natura posti in una stessa confezione; i prodotti commercializzati nei distributori automatici; i prodotti destinati ad essere mescolati per una preparazione e contenuti in uno stesso imballaggio; i prodotti che siano esentati dall'obbligo di indicazione della quantità netta ai sensi dell'art.9 del D.Lgs. n.109/92 (e cioè i prodotti venduti a pezzo o a collo, qualora, se contenuti in un imballaggio globale, il numero dei pezzi sia visibile dall'esterno o indicato sull'imballaggio; i prodotti dolciari la cui quantità non sia superiore a 30 g; i prodotti la cui quantità sia inferiore a 5 g o 5 ml, salvo per le spezie e le erbe aromatiche); gli alimenti precucinati o preparati o da preparare, costituiti da due o più elementi separati, contenuti in un unico imballaggio, che necessitano di lavorazione da parte del consumatore per ottenere l'alimento finito; i prodotti di fantasia (esiste una circolare ministeriale che li elenca - fra questi, ad esempio, rientrano prodotti come le uova di pasqua); i gelati monodose; i prodotti non alimentari che possono essere venduti unicamente a pezzo o a collo. Fatti salvi i casi di esenzione, per la pubblicità, in tutte le sue forme, e sui cataloghi è obbligatoria l'indicazione del prezzo per unità di misura quando è indicato il prezzo di vendita. L'obbligo
di indicare il prezzo per unità di misura per i prodotti diversi da
quelli commercializzati sfusi, come anticipato, non si applicava, fino
al 1° marzo 2002, alle attività di commercio esercitate sulla aree
pubbliche, all'attività di vendita per asporto effettuata negli
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nonché agli
esercizi di vicinato di cui al decreto Bersani (con superficie fino a
150 o 250 mq, a seconda che si trovino in Comuni con meno o più di
10.000 abitanti), qualora questi non effettuassero la vendita dei
prodotti con modalità di libero servizio, ma con l'assistenza, nella
scelta del prodotto, prestata al consumatore direttamente dal titolare o
da personale dipendente. A tal proposito è opportuno ricordare che, l'art.4 del DPR n.903/82, come sostituito dal D.Lgs. 76/92, esentava dall'indicazione del doppio prezzo i prodotti alimentari di cui al DPR n.391/80, se preconfezionati in imballaggi collettivi costituiti da due o più imballaggi preconfezionati individuali, destinati dal produttore ad essere venduti separatamente, ed i prodotti di cui all'art.4 del DPR n.871/82, raggruppanti singoli pezzi che corrispondono ad uno dei valori che figurano in una gamma nominale o di capacità nominale per la quale lo stesso art.4 prevedeva l'esenzione dall'obbligo dell'indicazione del prezzo per unità di misura. L'art.4 del D.Lgs. n.78/92, poi, esentava dall'obbligo di indicazione del prezzo per unità di misura anche le categorie di prodotti non alimentari preconfezionati in quantità prestabilite indicate negli allegati al DPR n.391/80 ed al DPR n.871/82 specificamente indicati (ad esempio, i saponi in scaglie e fiocchi in confezioni da 125 - 250 - 500 - 700 - 1.000 - 3.000 - 5.000 - 10.000 g). La Direzione Generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori ha predisposto, in materia, una "NOTA INFORMATIVA IN MATERIA DI DOPPIA INDICAZIONE DEL PREZZO DI VENDITA DEI PRODOTTI E DEL PREZZO PER UNITA' DI MISURA". Da sottolineare le istruzioni, contenute nella nota ministeriale, relative all'indicazione del prezzo per unità di misura in occasione di vendite straordinarie, nonché quelle concernenti l'indicazione del prezzo per unità di misura per i prodotti non alimentari. |