Modifiche all'ordinanza
 2 marzo 2000


Art. 1

Campo di applicazione

……………………. omissis

il comma 2, lettera f), è soppresso e sostituito come segue:

f) Banco temporaneo: insieme di attrezzature di esposizione, eventualmente dotato di sistema di trazione o di autotrazione, facilmente smontabile e allontanabile dal posteggio al termine dell'attività commerciale.

Art. 4

Al comma 1, lettera e), alla fine è aggiunto il seguente periodo:

e) Per limitate quantità di prodotti, anche deperibili, rimasti invenduti, è consentita la conservazione degli stessi nel negozio mobile al termine dell'attività di vendita. In tal caso i prodotti deperibili vanno mantenuti a temperatura controllata negli appositi impianti frigoriferi di cui il negozio mobile dispone.

Art. 5

Caratteristiche dei banchi temporanei

……………………. omissis

Dopo il comma 2 inserire:

3. Per la vendita di prodotti della pesca, i banchi temporanei, oltre a avere i requisiti di cui al comma 1, devono essere forniti di:

  idoneo sistema refrigerante per la conservazione dei prodotti in regime di freddo;
  serbatoio per l'acqua potabile;
  lavello con erogatore automatico di acqua;
  serbatoio per lo scarico delle acque reflue di capacità corrispondente almeno a quella del serbatoio per acqua potabile;

nonché rispettare le prescrizioni di cui all'art. 6, lettera c), punti 1), 2), 3) e 6)

4. Per la vendita di molluschi bivalvi vivi i banchi temporanei devono rispettare le prescrizioni di cui all'art. 6, lettera d).

5. Per la vendita di alimenti cotti, già preparati o che non necessitino di alcuna preparazione, o di altri alimenti deperibili confezionati, i banchi temporanei, oltre ad avere i requisiti di cui al comma 1, devono essere forniti di:

  sistema scaldavivande per la conservazione del prodotto cotto in attesa di vendita alla temperatura compresa fra 60° e 65°, ovvero, per gli altri alimenti, di idoneo sistema di refrigerazione per il mantenimento delle temperature di conservazione del prodotto;
  serbatoio per l'acqua potabile;
  lavello con erogatore automatico di acqua;
  serbatoio per lo scarico delle acque reflue di capacità corrispondente almeno a quella del serbatoio per acqua potabile;

6. I banchi temporanei non possono essere adibiti alla vendita di carni fresche e alla loro preparazione, nonché alla preparazione dei prodotti della pesca.

I commi 3 e 4 sono soppressi.

Art. 6

……………………. omissis

Al comma 1, lettera c), punto 3), dopo "acque reflue" è aggiunto "o in apposito serbatoio".

Il comma 1, lettera d) punto 2) è soppresso e sostituito come segue:

2. La vendita di molluschi bivalvi vivi è consentita solo nelle strutture di cui all'art. 1, comma 2, lettere d), e), f).

Il comma 2 è soppresso e sostituito come segue:

2. Allo scopo di consentire all'autorità sanitaria i controlli previsti dall'art. 3 del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 378, la vendita di funghi freschi allo stato sfuso è consentita solo in strutture che insistono su posteggi dati in concessione dall'autorità locale competente all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma 5:

5. In deroga a quanto previsto al comma 1, lettere a) e b), in occasione di manifestazioni temporanee come sagre, fiere e simili, la elaborazione e la cottura di preparati di carne o di altri prodotti di gastronomia da vendere cotti può essere effettuata anche in un settore separato posto nel perimetro di un negozio mobile o di un banco temporaneo avente le caratteristiche indicate all'articolo 5, comma 5, per la sola durata della manifestazione, con modalità atte a garantire la prevenzione della contaminazione microbica e nel rispetto delle altre prescrizioni, ove compatibili, indicate al comma 1, lettere a) e b).