Modifiche
all'ordinanza
2 marzo 2000
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Art. 1 Campo di applicazione ……………………. omissis il comma 2, lettera f), è soppresso e sostituito come segue: f) Banco temporaneo: insieme di attrezzature di esposizione, eventualmente dotato di sistema di trazione o di autotrazione, facilmente smontabile e allontanabile dal posteggio al termine dell'attività commerciale. Art. 4 Al comma 1, lettera e), alla fine è aggiunto il seguente periodo: e) Per limitate quantità di prodotti, anche deperibili, rimasti invenduti, è consentita la conservazione degli stessi nel negozio mobile al termine dell'attività di vendita. In tal caso i prodotti deperibili vanno mantenuti a temperatura controllata negli appositi impianti frigoriferi di cui il negozio mobile dispone. Art. 5 Caratteristiche dei banchi temporanei ……………………. omissis Dopo il comma 2 inserire: 3. Per la vendita di prodotti della pesca, i banchi temporanei, oltre a avere i requisiti di cui al comma 1, devono essere forniti di:
nonché rispettare le prescrizioni di cui all'art. 6, lettera c), punti 1), 2), 3) e 6) 4. Per la vendita di molluschi bivalvi vivi i banchi temporanei devono rispettare le prescrizioni di cui all'art. 6, lettera d). 5. Per la vendita di alimenti cotti, già preparati o che non necessitino di alcuna preparazione, o di altri alimenti deperibili confezionati, i banchi temporanei, oltre ad avere i requisiti di cui al comma 1, devono essere forniti di:
6. I banchi temporanei non possono essere adibiti alla vendita di carni fresche e alla loro preparazione, nonché alla preparazione dei prodotti della pesca. I commi 3 e 4 sono soppressi. Art. 6 ……………………. omissis Al comma 1, lettera c), punto 3), dopo "acque reflue" è aggiunto "o in apposito serbatoio". Il comma 1, lettera d) punto 2) è soppresso e sostituito come segue: 2. La vendita di molluschi bivalvi vivi è consentita solo nelle strutture di cui all'art. 1, comma 2, lettere d), e), f). Il comma 2 è soppresso e sostituito come segue: 2. Allo scopo di consentire all'autorità sanitaria i controlli previsti dall'art. 3 del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 378, la vendita di funghi freschi allo stato sfuso è consentita solo in strutture che insistono su posteggi dati in concessione dall'autorità locale competente all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale. Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma 5: 5. In deroga a quanto previsto al comma 1, lettere a) e b), in occasione di manifestazioni temporanee come sagre, fiere e simili, la elaborazione e la cottura di preparati di carne o di altri prodotti di gastronomia da vendere cotti può essere effettuata anche in un settore separato posto nel perimetro di un negozio mobile o di un banco temporaneo avente le caratteristiche indicate all'articolo 5, comma 5, per la sola durata della manifestazione, con modalità atte a garantire la prevenzione della contaminazione microbica e nel rispetto delle altre prescrizioni, ove compatibili, indicate al comma 1, lettere a) e b). |