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LEGGE
REGIONALE 24 luglio 2001, n. 18
"Disciplina
del commercio su aree pubbliche"
IL
CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL
COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La
seguente legge:
TITOLO
I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Con la
presente legge la Regione Puglia disciplina, ai sensi dei titoli I e X
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, l'esercizio del commercio
su aree pubbliche.
2. Le norme di cui alla presente legge si applicano a tutti gli
operatori di commercio su aree pubbliche nonché, limitatamente all'uso
delle aree e delle soste, ai produttori agricoli di cui alla legge 9
febbraio 1963, n. 59.
3. Le funzioni di vigilanza sull'attuazione della presente legge, con
particolare riguardo all'adempimento da parte dei Comuni degli obblighi
di programmazione e riordino del commercio su aree pubbliche, spettano
all'Assessorato regionale competente.
4. La Giunta regionale può emanare appositi provvedimenti per la
disciplina degli aspetti attuativi della presente legge.
Art. 2
Definizioni
1. Ai
fini della presente legge si intendono:
a) per autorizzazioni di tipo A, le autorizzazioni per l'esercizio del
commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio, di cui
all'articolo 28, comma 1, lettera a), del D.lgs 114/1998;
b) per autorizzazioni di tipo B, le autorizzazioni per l'esercizio del
commercio su aree pubbliche senza l'uso di posteggio e in forma
itinerante, di cui all'articolo 28 comma 1, lettera b), del D.lgs
114/1998;
c) per concessione di posteggio, l'atto comunale che consente l'utilizzo
di un posteggio nell'ambito di un mercato o di una fiera;
d) per società di persone, le società in nome collettivo e le società
in accomandita semplice;
e) per settori merceologici, il settore alimentare e il settore non
alimentare di cui all'articolo 5 del D.lgs 114/1998;
f) per requisiti soggettivi, i requisiti di accesso alle attività
commerciali previsti dall'articolo 5 del D.lgs 114/1998;
g) per produttori agricoli, i soggetti in possesso dell'autorizzazione
rilasciata ai sensi dalla L. 59/1963;
h) per mercato, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la
disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata
all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della
settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la
somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici
servizi;
i) per mercato straordinario, l'edizione aggiuntiva del mercato che si
svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza
riassegnazione dei posteggi;
j) per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni
stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la
disponibilità, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su
aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o
festività.
Art. 3
Caratteristiche e articolazione merceologica delle manifestazioni
1. I
mercati, in relazione al periodo di svolgimento, si suddividono in:
a) annuali, qualora si svolgano in tutto il corso dell'anno;
b) stagionali, qualora si svolgano per un periodo non superiore ai sei
mesi l'anno.
2. I Comuni possono prevedere l'articolazione merceologica dei posteggi
delle fiere e dei mercati, stabilendo vincoli di esclusiva vendita di
determinate categorie di prodotti, indipendentemente dal contenuto
dell'autorizzazione, nonché prevedere fiere e mercati specializzati nei
quali almeno il 60 per cento dei posteggi siano destinati alla vendita
del medesimo prodotto o di prodotti affini.
3. Al fine di consentire, nell'ambito dell'Osservatorio regionale del
commercio, un monitoraggio sull'andamento del commercio su aree
pubbliche, la ripartizione merceologica dei posteggi di cui al comma 2
è effettuata con riferimento alle categorie di prodotti indicate
nell'allegato A della presente legge.
4. Al fine di promuovere o valorizzare specifiche tradizioni, produzioni
locali tipiche, attività culturali, prodotti di antiquariato o aventi
valore storico o artistico, i Comuni possono istituire fiere
promozionali con la partecipazione degli operatori su aree pubbliche e
alle quali possono partecipare anche soggetti iscritti nel Registro
delle imprese.
5. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle grandi
manifestazioni fieristiche aventi preminenti finalità di promozione su
vasta scala e sviluppo di interi comparti e settori economici, alle
quali detta qualifica sia espressamente riconosciuta e che risultino
inserite nel calendario annuale delle manifestazioni.
Art. 4
Requisiti per l'esercizio dell'attività
1. Il
commercio su aree pubbliche può essere svolto da persone fisiche o da
società di persone ed è subordinato al possesso dei requisiti per
l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 5 del d.lgs
114/1998 e al rilascio delle prescritte autorizzazioni.
2. Ai fini della commercializzazione restano salve le disposizioni
concernenti la vendita di determinati prodotti previste da leggi di
settore che regolamentano la loro vendita.
3. L'aggiunta di un settore merceologico al contenuto
dell'autorizzazione sottostà alla sola verifica dei requisiti
soggettivi.
4. E' ammesso il rilascio di più autorizzazioni a favore del medesimo
soggetto. Le autorizzazioni a favore di società sono intestate
direttamente a queste.
5. E' consentita la rappresentanza del titolare dell'autorizzazione,
persona fisica o società, da parte di un coadiutore, dipendente o
socio, a condizione che, durante le attività di vendita, egli sia
munito di atto di delega e del titolo originale dell'autorizzazione, da
poter esibire ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
TITOLO
II
DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI
Art. 5
Autorizzazione all'esercizio del commercio
sulle aree pubbliche con posteggio o di tipo A
1.
L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche
mediante l'uso di posteggio è rilasciata dal Comune dove questo si
trova. Ciascun singolo posteggio è oggetto di distinta autorizzazione;
2. Il rilascio dell'autorizzazione comporta il contestuale rilascio
della concessione del posteggio che ha validità di dieci anni, non può
essere ceduta se non con l'azienda ed è automaticamente rinnovata alla
scadenza, salvo diversa disposizione del Comune che, in tal caso, deve
contestualmente conferire, se disponibile, un nuovo posteggio
all'operatore.
3. L'autorizzazione di tipo A, oltre all'esercizio dell'attività con
uso di posteggio consente:
a) la partecipazione alle fiere, anche fuori regione;
b) la vendita in forma itinerante nel territorio regionale.
4. Nello stesso mercato un medesimo soggetto, Persona fisica o società,
non può essere titolare di più di una autorizzazione, e connessa
concessione di posteggio, salvo che sia già titolare di più
concessioni di posteggi alla data di entrata in vigore della legge 28
marzo 1991 n. 112 o che si tratti di società cui vengono conferite più
aziende per l'esercizio del commercio su aree pubbliche relative a
posteggi esistenti nel medesimo mercato.
5. In relazione a quanto disposto all'articolo 4, comma 5, è ammesso in
capo a uno stesso soggetto il rilascio di più autorizzazioni di tipo A
per più mercati, anche aventi svolgimento nei medesimi giorni e orari.
6. Nel rispetto delle disposizioni in materia igienico-sanitaria,
nonché dei limiti di carattere merceologico disposti dai Comuni,
l'operatore ha facoltà di utilizzare il posteggio per la vendita di
tutti i prodotti oggetto della sua autorizzazione.
Art. 6
Procedura di rilascio delle autorizzazioni di tipo A
1. Le
domande di rilascio dell'autorizzazione di tipo A e della relativa
concessione di posteggio, all'interno dei mercati, sono inoltrate, con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al Comune dove si
trovano i posteggi, sulla base delle indicazioni previste in apposito
bando comunale contenente l'indicazione dei posteggi, la loro ampiezza e
ubicazione, le eventuali determinazioni di carattere merceologico e i
criteri di priorità di accoglimento delle istanze.
2. Entro il 30 aprile e il 30 settembre di ciascun anno, i Comuni fanno
pervenire all'Assessorato regionale competente i propri bandi ai fini
della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia entro
i successivi trenta giorni.
3. Le domande di rilascio delle autorizzazioni possono essere inoltrate
ai Comuni a partire dalla data di pubblicazione dei bandi sul Bollettino
Ufficiale e devono essere fatte pervenire nel termine massimo di
sessanta giorni da essa. Le domande eventualmente pervenute ai Comuni
fuori detto termine sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità
in futuro. L'esito dell'istanza è comunicato agli interessati nel
termine, non superiore a novanta giorni, a tal fine fissato dai Comuni e
decorso il quale la stessa deve considerarsi accolta.
4. Il Comune esamina le domande regolarmente pervenute e rilascia
l'autorizzazione e la contestuale concessione per ciascun posteggio
libero sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto,
nell'ordine, dei seguenti criteri:
a) maggiore anzianità di presenza nel mercato, determinata in base al
numero di volte che l'operatore si è presentato entro l'orario d'inizio
previsto;
b) anzianità di iscrizione al Registro delle imprese per l'attività di
commercio al dettaglio su aree pubbliche;
c) altri eventuali criteri integrativi disposti dal Comune e indicati
nel bando.
5. Qualora il Comune abbia fatto uso della facoltà di ripartizione dei
posteggi nei mercati in relazione a categorie merceologiche, gli
interessati nell'istanza specificano uno, più o tutti i posteggi per i
quali intendono concorrere e il relativo ordine di preferenza. Sulla
base di tali indicazioni, il Comune redige distinte graduatorie per
ciascun gruppo di posteggi, assegnando gli stessi a coloro che, in
ciascuna di esse, risultino averne diritto, nel rispetto di quanto
disposto all'articolo 5, comma 4.
6. Nel caso di soppressione dei posteggi in un mercato, i titolari dei
posteggi soppressi hanno priorità assoluta nell'assegnazione di nuovi
posteggi comunque disponibili, quale che sia la merceologia trattata.
7. Sono escluse dall'applicazione della procedura di cui al presente
articolo e rilasciata dai Comuni, secondo propri criteri e modalità le
autorizzazioni e concessioni di posteggio relative:
a) ai produttori agricoli di cui alla L. 59/1963
b) ai soggetti portatori di handicap o ad associazioni di commercio equo
e solidale nei limiti del 5 per cento dei posteggi del mercato.
Art. 7
Subingresso nelle autorizzazioni di tipo A
1.
Nell'ipotesi di cessione in proprietà o gestione per atto tra vivi
dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di tipo A,
il cessionario provvede a inoltrare al Comune sede del posteggio, entro
sessanta giorni, la comunicazione di subingresso sottoscritta anche dal
cedente, allegandovi l'autorizzazione originale, copia dell'atto di
cessione e l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi.
2. Se il cessionario dell'attività non è in possesso, al momento
dell'atto di trasferimento dell'azienda, dei requisiti soggettivi
previsti, l'esercizio dell'attività commerciale e la reintestazione
dell'autorizzazione sono sospesi fino al loro ottenimento, che deve
avvenire entro un anno.
3. Nel caso di cessione per causa di morte la comunicazione di cui al
comma 1 è effettauta dagli eredi che assumono la gestione dell'impresa,
i quali, in mancanza dei requisiti soggettivi, possono continuare
l'attività del dante causa per non oltre sei mesi.
4. In ogni caso di subingresso in attività di commercio su aree
pubbliche i titoli di priorità acquisiti dal cedente si trasferiscono
al cessionario, a esclusione dell'anzianità di iscrizione al Registro
delle imprese. La disposizione si applica anche al conferimento in
società.
5. Non è ammessa la cessione dell'attività relativamente a uno o
alcuni soltanto dei giorni per i quali è autorizzato l'uso del
posteggio.
6. Nell'ipotesi di cambiamento di residenza del titolare di
autorizzazione di tipo A, questi ne dà comunicazione entro trenta
giorni al Comune sede di posteggio, che provvede alle necessarie
annotazioni.
Art. 8
Autorizzazione all'esercizio del commercio
su aree pubbliche in forma itinerante o di tipo B
1.
L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo
B è rilasciata dal Comune di residenza dei richiedenti o, in caso di
società di persone dal Comune in cui ha sede legale la società. Non si
può rilasciare più di una autorizzazione di tipo B allo stesso
richiedente.
2. L'autorizzazione di tipo B abilita:
a) all'esercizio del commercio in forma itinerante;
b) all'esercizio del commercio nell'ambito delle fiere;
c) all'esercizio del commercio nell'ambito dei mercati, limitatamente ai
posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati;
d) alla vendita al domicilio, come definita all'art. 28, comma 4, del
D.lgs, 114/1998.
3. L'esercizio del commercio in forma itinerante permette di effettuare
soste per il tempo necessario a servire la clientela, e comunque non
superiori a un'ora di permanenza nel medesimo punto, con obbligo di
spostamento di almeno 500 metri decorso detto periodo e divieto di
tornare nel medesimo punto nell'arco della giornata.
4. La domanda di rilascio dell'autorizzazione è inoltrata con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento e s'intende accolta qualora il
comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro
il termine, non superiore a novanta giorni, fissato dal Comune stesso.
5. Nel caso di cambiamento di residenza della persona fisica o di sede
legale della società, titolari di autorizzazione di tipo B,
l'interessato ne dà comunicazione entro trenta giorni al Comune di
nuova residenza o sede legale, il quale provvede al rilascio della nuova
autorizzazione previo ritiro dell'autorizzazione originaria e alla sua
trasmissione al Comune di provenienza per gli adempimenti conseguenti.
Nella nuova autorizzazione sono annotati gli estremi della precedente ai
fini della conservazione della priorità.
6. Nell'ipotesi di cessione in proprietà o gestione per atto tra vivi
dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di tipo B,
il cessionario provvede, entro sessanta giorni, a inoltrare al proprio
Comune di residenza la comunicazione di subingresso sottoscritta anche
dal cedente, allegandovi l'autorizzazione originaria, copia dell'atto di
cessione e l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi.
Qualora il Comune di residenza del cessionario sia diverso da quello del
cedente, il titolo originario è trasmesso dal primo Comune al secondo
per gli adempimenti conseguenti. Si applica anche al subingresso nelle
autorizzazioni di tipo B quanto disposto ai comuni 2, 3 e 4
dell'articolo 7.
Art. 9
Revoca e sospensione delle autorizzazioni
1.
l'autorizzazione è revocata:
a) nel caso in cui l'operatore non risulti più in possesso dei
requisiti previsti per l'esercizio dell'attività;
b) nel caso in cui l'operatore non inizi l'attività entro sei mesi
dalla data dell'avvenuto rilascio materiale dell'autorizzazione;
c) nel caso di subingresso qualora l'attività non venga ripresa entro
un anno della data dell'atto di trasferimento dell'azienda o dalla morte
del dante causa;
d) qualora l'operatore in possesso di autorizzazione di tipo A non
utilizzi il posteggio assegnato per periodi superiori complessivamente a
quattro mesi in ciascun anno solare o per oltre un quarto del periodo
previsto trattandosi di autorizzazioni stagionali, fatti salvi i casi di
assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. I periodi di non
utilizzazione, ricadenti nell'anno, del posteggio concesso al
subentrante non in possesso dei requisiti per poterli ottenere non sono
computati ai fini della revoca.
2. Il Comune, avuta notizia di una delle fattispecie di revoca, la
comunica all'interessato fissando un termine di trenta giorni per le
eventuali controdeduzioni decorso il quale adotta il provvedimento di
revoca.
3. L'autorizzazione è sospesa dal Comune nei casi previsti
dall'articolo 29, comma 3, del D.lgs 114/1998. La sospensione è
disposta dal Comune con lo stesso provvedimento con il quale viene
irrogata la sanzione amministrativa. Nel caso di pagamento in misura
ridotta della sanzione, la sospensione è disposta con separato
provvedimento.
TITOLO
III
PROGRAMMAZIONE DEL COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE
Art. 10
Parametri di sviluppo del commercio su aree pubbliche
1. La
determinazione dell'ampiezza delle aree e del numero di autorizzazioni
di tipo A è operata dai Comuni, tenuto conto delle caratteristiche del
proprio tessuto economico, promuovendo un equilibrato rapporto tra
l'offerta costituita dai mercati e dalle fiere e quella della rete
distributiva al dettaglio.
2. E' facoltà della Giunta regionale, acquisendo il parere dell'ANCI e
sentite le associazioni dei consumatori e delle imprese del commercio,
in relazione all'evolversi del settore del commercio su aree pubbliche:
a) emanare criteri, anche consistenti in parametri numerici, per la
definizione del rapporto di cui al comma 1;
b) intervenire con i provvedimenti autoritativi di ampliamento
dimensionale dei mercati per rimuovere eventuali gravi e persistenti
ostacoli alla concorrenza.
3. Per il rilascio delle autorizzazioni di tipo B, la Giunta regionale
può determinare una percentuale massima delle autorizzazioni che i
Comuni possono rilasciare annualmente, con riferimento al numero delle
autorizzazioni già rilasciate.
Art. 11
(Istituzione di nuovi mercati e fiere)
1.
Prioritariamente, rispetto all'istituzione di nuove fiere o mercati, i
Comuni:
a) promuovono il riordino, la riqualificazione, il potenziamento e
l'ammodernamento di quelli già esistenti compreso, in presenza di
idonee aree, il loro ampliamento dimensionale;
b) prevedono, ove possibile, l'aumento della frequenza di svolgimento
delle fiere e mercati e, in particolare, promuovono anche la creazione
di mercati giornalieri.
2. In deroga al disposto del comma 1, l'istituzione di nuovi mercati è
senz'altro ammessa:
a) nei Comuni del tutto privi di mercato;
b) nelle maggiori frazioni e nuclei abitati dei Comuni, con almeno mille
abitanti privi di mercato e distanti dal capoluogo comunale.
3. La scelta del giorno o della data di svolgimento di nuove fiere e
mercati è effettuata evitando sovrapposizioni con le iniziative dei
Comuni contermini.
4. Ai fini dell'individuazione delle aree da destinare a nuovi mercati o
nuove fiere, i Comuni tengono conto:
a) delle previsioni degli strumenti urbanistici, favorendo le zone in
espansione o a vocazione turistica;
b) dell'esigenza di riequilibrio dell'offerta del commercio su aree
pubbliche nelle varie parti del territorio promuovendo, in particolare,
la presenza di mercati alimentari rionali di quartiere che limitino la
necessità di mobilità degli utenti nel rispetto delle norme
igienico-sanitarie;
c) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio
archeologico, storico, artistico e ambientale;
d) delle esigenze di polizia stradale, con particolare riguardo alla
facilità di accesso degli operatori, anche con automezzo, e dei
consumatori, favorendo il decongestionamento delle aree problematiche;
e) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari
servizi pubblici, parcheggi e fermate di autolinee;
f) delle esigenze di natura igienico-sanitaria e della possibilità di
allaccio alle reti elettrica, idrica e fognaria, nonché della
necessità di dotare ciascun mercato di servizi igienici in proporzione
al numero dei posteggi e all'afflusso dell'utenza;
g) della dimensione complessiva degli spazi a disposizione, in relazione
all'obiettivo di conseguire almeno la dimensione minima di mq. 32 per
posteggio.
5. Per l'istituzione di fiere promozionali, in relazione al presumibile
maggiore afflusso dei consumatori, deve tenersi particolare conto delle
condizioni di accesso e della presenza di parcheggi.
6. I Comuni possono istituire fiere o mercati specializzati, solo previa
verifica che il presumibile bacino di utenza, nelle sue componenti
stanziale e turistica, sia in grado di sostenere adeguatamente la
creazione di iniziative a merceologie limitate, tenuto conto
dell'esistenza di eventuali analoghe iniziative in altri Comuni e del
servizio offerto dalle altre forme di distribuzione.
Art. 12
(Soppressione, riconversione e qualificazione dei mercati)
1. La
soppressione definitiva di mercati o fiere può essere disposta dai
Comuni in presenza delle seguenti condizioni:
a) caduta sistematica della domanda;
b) numero troppo esiguo di operatori o comunque persistente scarsa
funzionalità e attrattività verificatasi con la decadenza del 70 per
cento delle concessioni esistenti;
c) motivi di pubblico interesse o cause di forza maggiore non altrimenti
eliminabili.
2. Per finalità di riconversione e riqualificazione, viabilità,
traffico, igiene e sanità o altri motivi di pubblico interesse, può
essere disposto, esclusivamente nell'ambito del piano comunale per il
commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 13 e su parere
obbligatorio delle associazioni provinciali di rappresentanza delle
imprese del commercio, lo spostamento definitivo dei mercati o la loro
soppressione per sostituzione con altri mercati di maggiore o minore
numero di posteggi, contestualmente istituiti. In tale evenienza
l'assegnazione dei nuovi posteggi spetta, in primo luogo, agli operatori
già presenti nei mercati, con scelta effettuata sulla base dei criteri
di cui all'articolo 6, comma 4, con conservazione integrale
dell'anzianità maturata e senza necessità di esperimento della
procedura di cui all'articolo 6.
3. Lo spostamento di mercati che si svolgono in area urbana può essere
disposto esclusivamente in aree mercatali attrezzate, sempre ricadenti
in area urbana.
4. Il disposto del comma precedente non si applica:
a) alle sospensioni temporanee dei mercati, salvo, ove possibile, la
messa a disposizione degli operatori di altre aree a titolo provvisorio;
b) al trasferimento temporaneo di mercati;
c) alla variazione di data di svolgimento.
5. La scelta delle aree per il trasferimento di fiere e mercati è
effettuata sulla base dei criteri di cui all'articolo 11, comma 4,
tenuto conto dell'opportunità di favorire la graduale riorganizzazione
in aree attrezzate delle manifestazioni che si svolgono su vie e piazze.
6. Qualora nell'ambito di un mercato venga a crearsi disponibilità di
un posteggio, per rinuncia o decadenza, il Comune, avendo garantito
nelle forme più idonee adeguata informazione agli operatori in esso
presenti, accoglie eventuali istanze di miglioria o cambio di posteggio,
nel rispetto dei criteri di priorità di cui all'articolo 6, comma 4.
7. Per la valorizzazione e la promozione di fiere e mercati
specializzati o aventi particolare rilievo promozionale o turistico, i
Comuni possono stipulare convenzioni con aziende di promozione
turistica, pro-loco, altre istituzioni pubbliche, associazioni di
categoria degli operatori, comitati feste patronali, consorzi o
cooperative di operatori su aree pubbliche, anche prevedenti
l'affidamento di fasi organizzative e di gestione, ferma in ogni caso
l'esclusiva competenza del Comune per la ricezione delle istanze di
partecipazione e la definizione delle graduatorie.
8. Per favorire la valorizzazione delle produzioni tipiche regionali,
nei mercati con almeno trenta posteggi devono prevedersi, ove non
esistenti, almeno due ulteriori posteggi destinati alla vendita di
prodotti alimentari tipici di esclusiva provenienza regionale o di
artigianato tipico pugliese.
Art. 13
(Piani comunali per il commercio sulle aree pubbliche)
1. I
Comuni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sentite le associazioni provinciali di rappresentanza
dei consumatori e delle imprese del commercio, approvano un piano per il
commercio sulle aree pubbliche avente validità quadriennale. Il piano
può essere aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno, con le stesse
modalità previste per la prima adozione.
2. Il piano, comprendente le determinazioni comunali di cui all'articolo
28 del D.Lgs. 114/1998, prevede obiettivi specifici di sviluppo del
commercio su aree pubbliche e di integrazione con gli interventi in
materia di commercio su area privata o sede fissa, con particolare
riguardo alla politica di promozione e sviluppo dei centri storici e
contiene, in particolare:
a) la ricognizione di fiere e mercati esistenti o da istituire,
trasferire di luogo, modificare o razionalizzare, con relative date e
aree di svolgimento;
b) le determinazioni in materia di ampiezza delle aree e numero e
ampiezza dei posteggi;
c) le eventuali determinazioni di carattere merceologico;
d) la definizione di eventuali priorità integrative;
e) la definizione di disposizioni a favore di consorzi di operatori;
f) le determinazioni in materia di posteggi per operatori appartenenti a
categorie particolari di cui all'articolo 6, comma 7, lettera b), della
presente legge e produttori agricoli di cui alla L. 59/1963;
g) le determinazioni in materia di commercio in forma itinerante;
h) l'individuazione di aree aventi valore archeologico, artistico e
ambientale nelle quali l'esercizio del commercio è vietato o sottoposto
a condizioni particolari;
i) la determinazione degli orari di vendita;
j) le norme procedurali, ai sensi dell'articolo 28, comma 16, del D.lgs.
114/1998;
k) la ricognizione e il riordino delle concessioni di posteggio;
l) il riordino e l'eventuale ricostruzione delle graduatorie di
presenza;
m) le eventuali agevolazioni ed esenzioni in materia di tributi ed
entrate, ai sensi dell'articolo 28, comma 17, del D.lgs. 114/1998.
3. I Comuni emanano regolamenti per le fiere e i mercati contenenti:
a) la cartografia dei posteggi con l'indicazione del loro numero
progressivo e dell'eventuale destinazione merceologica;
b) le modalità di accesso degli operatori al mercato o fiera e la
regolazione della circolazione pedonale e veicolare;
c) le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi occasionalmente
libero o comunque non assegnati;
d) le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi nelle fiere agli
aventi diritto;
d) le modalità e i divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività
di vendita;
e) le norme atte a promuovere una maggiore informazione e tutela dei
consumatori.
4. I regolamenti di cui al comma 3 sono obbligatori per le fiere con
oltre cento posteggi e per i mercati con oltre cinquanta posteggi.
5. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere interdetto
solo in aree previamente determinate nel piano e per motivi di tutela
del patrimonio storico, artistico e ambientale, di sicurezza nella
circolazione stradale, di tutela igienico-sanitaria, di compatibilità
estetica o funzionale rispetto all'arredo urbano o per altri motivi di
pubblico interesse.
6. I singoli Comuni, anche mediante accordi con altri Comuni, possono
individuare appositi percorsi e aree ove la permanenza degli operatori
itineranti non è sottoposta a vincoli temporali, in generale o da
determinate condizioni o in particolari orari.
7. La ripartizione per merceologia dei posteggi nelle fiere e nei
mercati può essere disposta esclusivamente dal piano di cui al presente
articolo e, per le fiere e mercati per i quali è obbligatorio anche un
apposito regolamento, solamente attraverso la specifica individuazione
dei posteggi da esso operata.
Art. 14
(Adempimenti nei confronti dell'Osservatorio regionale del commercio)
1. Al
fine di permettere una puntuale valutazione delle problematiche del
commercio su aree pubbliche a cura dell'Osservatorio regionale del
commercio, nonché di consentire un'adeguata divulgazione delle
informazioni, i Comuni trasmettono all'Assessorato regionale competente:
a) copia dei piani per il commercio su aree pubbliche, comprensiva degli
allegati tecnici;
b) una relazione, entro il mese di aprile di ciascun anno, sullo stato
del commercio su aree pubbliche sul proprio territorio, comprensiva di
valutazioni tecnico-economiche dei principali problemi riscontrati o
previsti;
c) un prospetto riassuntivo delle autorizzazioni di tipo sia A che B
rilasciate nel corso dell'anno precedente e complessivamente in esame.
TITOLO
IV
NORME PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'
Art. 15
(Rilascio delle concessioni di posteggio nelle fiere)
1. Coloro
che intendono partecipare alle fiere devono far pervenire al Comune ove
le stesse si svolgono, almeno sessanta giorni prima della data fissata,
istanza di concessione di posteggio valida per i soli giorni della
manifestazione, indicando gli estremi dell'autorizzazione con la quale
s'intende partecipare e la merceologia principale trattata. L'istanza è
inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Alle fiere possono partecipare gli operatori su aree pubbliche
provenienti dall'intero territorio nazionale.
3. Qualora in un Comune, nell'arco dell'anno solare, si svolgono più
fiere o sagre, l'operatore deve inoltrare una sola domanda nella quale
specifica la sua partecipazione alle stesse.
4. I Comuni, decorso il termine per l'inoltro delle istanze, redigono la
graduatoria degli aventi diritto, tenuto conto, nell'ordine, dei
seguenti criteri:
a) anzianità di presenza effettiva, intesa come il numero delle volte
che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera;
b) anzianità di iscrizione al Registro delle imprese;
c) altri criteri sussidiari disposti dal Comune;
d) ordine cronologico di spedizione dell'istanza.
5. Qualora il Comune abbia fatto uso della facoltà di ripartizione dei
posteggi delle fiere per merceologia, è redatta una distinta
graduatoria per ciascun gruppo di posteggi individuato.
6. La graduatoria è affissa all'Albo comunale almeno quattordici giorni
prima della data fissata per lo svolgimento della fiera.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle fiere
promozionali e ai soggetti alle stesse ammessi.
Art. 16
(Assegnazione temporanea di posteggi)
1.
L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o in
attesa di assegnazione dei mercati è effettuata dal Comune di volta in
volta tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 6, comma 4,
indipendentemente dai prodotti trattati.
2. L'assegnazione temporanea dei posteggi riservati ai soggetti di cui
all'articolo 6, comma 7, avviene, in primo luogo, a favore dei medesimi.
3. Non si fa luogo ad assegnazione temporanea nel caso di posteggi
occupati da box e altre strutture fisse.
4. L'assegnazione nelle fiere dei posteggi rimasti libero, decorsa
un'ora dall'orario stabilito per il loro inizio, è effettuata,
indipendentemente dai prodotti trattati, sulla base, nell'ordine, dei
seguenti criteri:
a) inserimento di coloro che, pur avendo inoltrato istanza di
partecipazione non sono risultati tra gli aventi diritto, seguendo
l'ordine di graduatoria;
b) inserimento degli altri operatori presenti, secondo i criteri di cui
all'articolo 13, comma 2.
Art. 17
(Computo delle presenze)
1. Il
computo delle presenze nei mercati e nelle fiere è effettuato con
riferimento non all'operatore, bensì all'autorizzazione con la quale
esso partecipa o ha richiesto di partecipare.
2. Qualora l'interessato sia in possesso di più autorizzazioni valide
per la partecipazione, indica, all'atto dell'annotazione delle presenze,
con quale di essa intende partecipare.
Art. 18
(Orari del commercio su aree pubbliche)
1. I
Comuni stabiliscono gli orari dell'esercizio del commercio su aree
pubbliche, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) qualora non vi siano particolari esigenze da soddisfare, l'orario
degli operatori su aree pubbliche in forma itinerante deve coincidere
con quello stabilito per gli esercizi al dettaglio;
b) l'orario dei mercati deve tenere conto delle esigenze di
approvvigionamento nelle prime ore del mattino;
c) orari particolari possono essere previsti per l'esercizio di
commercio su aree pubbliche con somministrazione di alimenti e bevande.
2. E' consentita, previo parere delle associazioni provinciali in
rappresentanza dei consumatori e delle imprese del commercio,
l'istituzione di mercati e fiere domenicali.
3. Fatto salvo il disposto del comma 2, qualora un mercato cada in
giorno festivo esso è anticipato al giorno precedente, se feriale,
altrimenti è spostato al successivo.
4. I Comuni, per motivo di pubblico interesse, possono stabilire deroghe
e limitazioni a carattere transitorio in materia di orari.
5. Relativamente al commercio in forma itinerante, i Comuni possono
disporre il divieto di esercizio nel periodo giornaliero di svolgimento
di fiere o mercati, nonché relativamente a tutto il territorio
comunale, per evitare la dispersione delle risorse e favorire la piena
riuscita di dette manifestazioni.
TITOLO
V
ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PARTICOLARI
Art. 19
(Aree demaniali e marittime)
1.
L'esercizio del commercio su aree pubbliche lungo il lido del mare e la
spiaggia, nelle rade e nei porti, è consentito ai titolari di
autorizzazione per il commercio su aree pubbliche solo previo permesso
dell'autorità marittima competente e alle condizioni da essa previste.
Art. 20
(Autostrade, stazioni e aeroporti)
1. Senza
permesso del soggetto proprietario o gestore è vietato il commercio su
aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.
2. Il permesso di cui al comma 1 deve risultare da atto scritto datato o
sottoscritto dal soggetto autorizzante.
Art. 21
(Aree private messe a disposizione)
1.
Qualora uno o più soggetti mettano a disposizione del Comune un'area
privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per l'esercizio
dell'attività di commercio su aree pubbliche, essa può essere inserita
fra le aree da utilizzare per fiere e mercati.
2. Nel caso in cui al comma 1, coloro che cedono la disponibilità
dell'area possono subordinare la sua utilizzazione all'ottenimento di
una o più concessioni di posteggio a favore proprio o di terzi a tal
fine indicati, da stabilire in sede di convenzione con il Comune.
3. Il Comune può accogliere la richiesta previa verifica dell'idoneità
dell'area e delle altre condizioni generali di cui alla presente legge.
TITOLO
VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 22
(Adempimenti dei Comuni)
1. Fino
alla data di approvazione da parte del Comune del piano per il commercio
su aree pubbliche di cui all'articolo 13:
a) non possono essere rilasciate nel Comune nuove autorizzazioni di tipo
A;
b) non possono essere istituiti o ampliati di numero di posteggi o
trasferiti di luogo fiere e mercati;
c) non possono essere operate ripartizioni dei posteggi per merceologia.
2. Decorso il termine di centottanta giorni previsto all'articolo 13,
comma 1, senza che il Comune abbia approvato la deliberazione di
riordino del settore, la Regione Puglia, ai sensi dell'articolo 28,
comma 18, del D.lgs. 114/1998, provvede, in via sostitutiva,
all'adozione delle misure necessarie, anche a mezzo della nomina di un
commissario ad acta.
Art. 23
(Conversione delle autorizzazioni)
1. Entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) i Comuni in cui sono localizzati i posteggi convertono d'ufficio le
autorizzazioni e le relative concessioni rilasciate, ai sensi della
normativa previgente, agli operatori su posteggio in tante
autorizzazioni di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), del D.lgs.
114/1998 quante sono le concessioni di posteggio già rilasciate;
b) i Comuni di residenza o sede legale degli operatori della Regione
convertono d'ufficio le autorizzazioni rilasciate, ai sensi della
normativa previgente, per il commercio in forma itinerante nelle nuove
autorizzazioni di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b), del D.lgs.
114/1998.
2. La conversione d'ufficio comporta l'annotazione sull'autorizzazione
delle caratteristiche merceologiche di cui all'articolo 5, comma 1, del
D.lgs. 114/1998 e dei titoli di priorità.
3. I Comuni inviano agli operatori comunicazione dell'avvenuta
conversione dell'autorizzazione, invitandoli a ritirare, nel termine di
novanta giorni, il nuovo titolo con contestuale deposito dell'originale.
4. Fino a che le autorizzazioni rilasciate in base alla normativa
previgente non sono state convertite, esse conservano integralmente la
loro validità.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per la
conversione di eventuali autorizzazioni di cui alla legge 19 maggio
1976, n. 398, senza necessità di operare la conversione intermedia nei
titoli previsti dalla L. 112/1991.
Art. 24
(Sanzioni)
1. Il
coadiutore, dipendente o socio di società che svolga attività di
vendita in luogo del titolare senza il rispetto delle disposizioni di
cui all'articolo 4, comma 5, è punito ai sensi dell'articolo 29, comma
1, del D.lgs. 114/1998.
2. Chiunque pone in vendita nelle fiere e nei mercati prodotti diversi
da quelli eventualmente previsti per il posteggio assegnato, secondo
quanto previsto nella deliberazione comunale di cui all'articolo 13, è
assoggettato alle sanzioni previste, ai sensi dell'articolo 29, comma 2,
del D.lgs. 114/1998.
3. Fatte salve le sanzioni di cui agli articoli 22 e 29 del D.lgs.
114/1998 per le violazioni ivi previste, è assoggettato alla sanzione
amministrativa del pagamento a favore dei Comuni di una somma non
inferiore a lire 500 mila e non superiore a lire 3 milioni:
a) il subentrante nell'autorizzazione, in possesso dei previsti
requisiti soggettivi, che inizi a esercitare l'attività prima di aver
provveduto a inoltrare al Comune le comunicazioni previste agli articoli
7 e 8, comma 6;
b) il titolare di autorizzazione che, in caso di cambio di residenza,
omette di darne comunicazione al Comune nel termine di trenta giorni
previsto all'articolo 7, comma 6 e all'articolo 8, comma 5;
c) l'operatore in forma itinerante che viola il disposto dell'articolo
8, comma 3, in tema di periodo massimo di permanenza nel medesimo punto,
ovvero le condizioni disposte ai sensi dell'articolo 13, comma 6;
d) l'operatore in forma itinerante che esercita nei giorni o periodi in
cui l'attività è stata interdetta ai sensi dell'articolo 18, comma 5;
e) l'operatore che, invitato a ritirare il titolo autorizzatorio
convertito, non vi provvede nel termine di novanta giorni dall'invito,
come previsto all'articolo 23, comma 3.
Art. 25
(Abrogazione)
1. La
legge regionale 2 maggio 1995, n. 30 "Disciplina delle funzioni
amministrative attribuite alla Regione in materia di commercio su aree
pubbliche" è abrogata.
La
presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.
E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge
della Regione Puglia.
Data a
Bari, addì 24 luglio 2001
Raffaele Fitto
ALLEGATO
A
CATEGORIE
MERCEOLOGICHE UTILIZZABILI PER LA RIPARTIZIONE DEI POSTEGGI NELLE FIERE
E NEI MERCATI
1)
Alimentari in genere, carni e prodotti a base di carni;
2) Prodotti alimentari tipici di provenienza pugliese;
3) frutta e verdura;
4) pesci, crostacei e molluschi;
5) pane, pasticceria e dolciumi;
6) bevande;
7) cosmetici e articoli di profumeria;
8) prodotti tessili, biancheria;
9) articoli di abbigliamento e pellicceria;
10) accessori dell'abbigliamento;
11) calzature e articoli in cuoio;
12) mobili, articoli di illuminazione; |